Con il nuovo Decreto Rilancio è prevista la trasformazione, in sconto sul corrispettivo dovuto o in credito d’imposta cedibile, delle detrazioni fiscali, previste in relazione a spese sostenute, dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021, anche per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia.
Trasformazione in sconto in fattura e in credito d’imposta
I contribuenti, in luogo dell’utilizzo della detrazione (cioè tramite il suo scomputo in dichiarazione dei redditi), potranno optare alternativamente tra:
- a) un “contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, “con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti”;
- b) la trasformazione della detrazione in credito d’imposta, compensabile dallo stesso contribuente, “con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti”.
Per entrambi i casi, il DL prevede altresì, come novità, che il credito d’imposta possa essere acquistato da qualsiasi soggetto e che non ci sia alcun limite al numero delle cessioni effettuabili.
Le normative finora in essere escludevano, invece, banche e finanziarie dalla possibilità di acquisire il credito, che doveva necessariamente rimanere nell’ambito della catena di fornitura, limitando, inoltre, la possibilità di cessione a soli due passaggi.
Interventi per cui è applicabile l’art. 121
L’opzione sconto in fattura / trasformazione della detrazione in credito cedibile è prevista per i seguenti interventi, in relazione sia alle detrazioni “ordinarie” sia alla “Super detrazione del 110%”, introdotta dall’art. 119 del DL 34/2020:
- Recupero del patrimonio edilizio
- Efficienza energetica
- Adozione di misure antisismiche
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Utilizzo del credito acquistato dal cessionario
I crediti acquisiti sono utilizzabili in compensazione in quote annuali, con la stessa ripartizione prevista in caso di utilizzo della detrazione (5 quote annuali per interventi su cui spetta la Super detrazione del 110% e il Sismabonus e 10 quote per gli altri interventi).
Il nuovo decreto ha stabilito che le quote di crediti non utilizzate in un anno non potranno essere usufruite negli anni successivi; non potranno, neppure, essere chieste a rimborso.
Non si applica il limite dei 700.000 euro (1 milione per il solo 2020) previsto per le compensazioni annuali.
Un provvedimento delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 20 giugno, definirà modalità attuative e di comunicazione telematica delle opzioni.
Tributi compensabili con i crediti d’imposta
Sono compensabili le imposte che confluiscono in F24 “ordinario” e “accise”, tra cui, a titolo esemplificativo, Ires, Irap, Iva, Irpef dipendenti e addizionali, contributi Inps e Inail, ritenute d’acconto, Imu.
Alcune nostre risposte a FAQ, che ci sono state sottoposte, consultabili anche nella sezione FAQ:
Sulla disponibilità effettiva del credito, il Decreto non si pronuncia e dovrà essere chiarito dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia, si può ritenere che la trasformazione della detrazione in credito d’imposta sia stata introdotta per essere riconosciuta dal giorno 10 del mese successivo a quello di comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
Il testo del nuovo Decreto prevede “esclusivamente in via telematica”. Quindi, il Cliente dovrà munirsi di PIN/Credenziali Fisconline per l’effettuazione dell’operazione telematica.
Con recente risposta a interpello n. 126 dell’8 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Tuttavia, è opportuno aspettare eventuali nuovi pronunciamenti dell’Agenzia.
In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, come era nel 2019, il fornitore applica uno sconto a piè di fattura (mantenendo il calcolo dell’iva sull’importo non scontato).