In vista di una potenziale riapertura entro fine anno dello sportello del GSE per la richiesta di accesso al Reddito Energetico Nazionale, rediamo quali erano le modalità e i requisiti di accesso all’incentivo.
Requisiti soggettivi: chi può accede al beneficio?
Come trattato nell’articolo Reddito Energetico Nazionale: esaurite le risorse ma possibilità di riapertura entro fine anno, il Regolamento operativo del Mase del 27 maggio e il DM REN (Decreto MASE 8 agosto 2023) istitutivo del Reddito Energetico Nazionale prevedono che i beneficiari dello stesso siano esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, ovvero aventi un ISEE inferiore a 15.000,00 euro, o inferiore a 30.000,00 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Inoltre, è necessario:
- avere la titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove sarà realizzato l’impianto fotovoltaico
- essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.
Le domande di accesso al beneficio devono essere inviate al GSE da parte del Soggetto Beneficiario con il supporto del Soggetto Realizzatore, ovvero l’impresa installatrice dell’impianto. Quest’ultima deve essere abilitata all’installazione secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del MASE, e in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile.
La domanda di agevolazione è presentabile solo una volta da ciascuna persona fisica, è inoltre esclusa l’erogazione ripetuta a favore del medesimo nucleo familiare ai fini ISEE.
Requisiti oggettivi: quali impianti fotovoltaici sono ammessi?
Le agevolazioni del Reddito Energetico sono corrisposte esclusivamente a fronte di interventi di installazione di impianti fotovoltaici a uso domestico in assetto di autoconsumo, di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW.
Gli interventi devono soddisfare queste condizioni:
- comprendere, per almeno dieci anni, una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto
- rispettare i requisiti tecnici definiti nell’art. 2.5 del Regolamento del Fondo
- prevedere che l’impianto non entri in esercizio prima della presentazione della richiesta di accesso all’incentivo
- prevedere che gli impianti fotovoltaici risultino censiti sul sistema GAUDI di Terna con il “GSE” quale “Utente del Dispacciamento” e il “Ritiro Dedicato” quale regime commerciale di cessione dell’energia
- non essere realizzati per soddisfare la quota d’obbligo rinnovabile, anche in caso di ristrutturazioni rilevanti degli edifici di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 199/2021
- essere collegati a punti di connessione in prelievo (POD) a cui non risultino già connessi altri impianti di produzione di energia elettrica
- essere collegati a un punto di connessione in prelievo (POD) che alimenta l’unità immobiliare di residenza della famiglia anagrafica facente parte del nucleo familiare del Soggetto Beneficiario, purché accatastata nel gruppo A, a esclusione delle unità immobiliari accatastate come A1, A8, A9 e A10.