Tra gli interventi trainanti per accedere al Superbonus, ossia la detrazione fiscale del 110% introdotta dal DL Rilancio, rientra anche l’installazione delle pompe di calore, anche di tipo ibrido, cioè combinate con una caldaia a gas.
Installazione della pompa di calore: quando spetta il Superbonus?
L’articolo 119 comma 1 lettera b) e c) prevede il Superbonus, rispettivamente, in caso di:
- Interventi sulle parti comuni degli edifici
- Interventi sugli edifici unifamiliari o “case a schiera”
Deve trattarsi di un’installazione che “sostituisce” un impianto di climatizzazione invernale già esistente e, nel caso di edifici condominiali, deve trattarsi di installazione di un nuovo impianto centralizzato.
La detrazione è calcolata su un ammontare di spesa non superiore ad euro 30.000 per edifici unifamiliari e a schiera, 20.000 euro per unità fino ad 8 unità immobiliari di 15.000 euro oltre 8 unità.
IMPIANTI CENTRALIZZATI | Fino a 8 unità immobiliari | 20.000 €/unità |
Oltre 8 unità immobiliari | 15.000 €/unità | |
IMPIANTI AUTONOMI | 30.000 € |
Requisiti per accedere:
Requisito fondamentale per accedere all’aliquota di detrazione del 110% è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (dimostrato da APE pre e post-intervento).
L’intervento di installazione delle pompe di calore, in quanto rientrante tra gli interventi trainanti, previsti dal Decreto, può essere eseguito da solo, oppure, in accoppiamento ad interventi slave, permette di usufruire della detrazione potenziata del 110% anche per questi ultimi, come l’installazione di impianto fotovoltaico, sistema di accumulo, colonnine di ricarica elettrica dei veicoli ed altri interventi di efficienza energetica di cui all’ art. 14 del D.L. 63/2013,
I beneficiari possono essere:
- Condomìni (edifici)
- Persone fisiche (fino ad un massimo 2 unità immobiliari)
- Istituti case popolari (IACP) o simili
- Cooperative di abitazioni…
- Organizzazioni non lucrative e simili
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (solo su spogliatoi)
Superbonus detraibile in 5 anni o sconto in fattura e credito d’imposta
Il Superbonus si concretizza in una detrazione fiscale da beneficiare in dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali di pari importo, con possibilità, inoltre, di optare, in luogo dell’utilizzo della detrazioni, dei benefici introdotti dall’art. 121:
- contributo sotto forma di sconto in fattura
- la cessione di un credito d’imposta pari alla detrazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti
Le modalità attuative per accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento, che dovrà ormai essere di imminente emissione.
La risposta ad alcune delle vostre domande
La caldaia a condensazione è prevista in un impianto centralizzato; salvo ulteriori chiarimenti, è esclusa dal Superbonus se installata in edifici unifamiliari, in cui possono invece essere installati uno dei seguenti sistemi, previsti anche per i Condomini:
- a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- di microcogenerazione
Si, nella misura in cui gli interventi che vado a realizzare sono interventi che centralizzano i servizi. Ad esempio, se vado a installare una pompa di calore che permette di avere un servizio centralizzato di riscaldamento per tutte e quattro le unità immobiliari
Un nuovo intervento senza sostituzione non è ammesso. Deve inoltre trattarsi di sostituzione di impianto termico, definito dalla norma come “impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione…”.
Non sono considerati tali apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante.
No, in quanto non è un intervento centralizzato. La ratio della norma è stimolare comportamenti efficienti. Fare impianti individuali all’interno degli edifici non è efficiente.