Dopo aver dato una panoramica sui punti focali del Piano Transizione 5.0, vediamo più nel dettaglio le misure riguardanti il settore del fotovoltaico, in particolare concentrandoci su quali sono gli impianti con moduli fotovoltaici ammessi dal decreto.
Requisiti per i moduli fotovoltaici
Gli investimenti agevolabili in impianti con moduli fotovoltaici, in riferimento quindi all’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, vengono specificati nell’articolo 12, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
Pertanto, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del decreto-legge 181/2023, accedono all’incentivo esclusivamente:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.
Come trattato nel precedente articolo, il decreto attuativo prevede inoltre che tali impianti siano iscritti al registro ENEA e che nelle more della formazione del registro i moduli agevolabili siano individuati a seguito di apposita attestazione rilasciata dal produttore secondo i requisiti di carattere tecnico e territoriale specificati nel decreto.
Focus: moduli fotovoltaici con celle prodotti nell’Unione Europea
Quanto specificato alla lettera b) dell’art.12, comma 1, presenta l’attuale formulazione a seguito della modifica introdotta dal decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”.
Inizialmente, su richiesta di Italia Solare, ENEA aveva disposto che per i moduli fotovoltaici di cui alla lettera b) il requisito della provenienza dai paesi UE non fosse esteso alle celle. Ai fini di accedere all’incentivo era quindi sufficiente che solo i moduli fossero assemblati in UE.
Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, in vigore dal 10 agosto, ha ribaltato del tutto quanto sancito dall’ENEA, precisando che per i moduli in questione anche le celle devono essere prodotte negli stati membri dell’Unione Europea.
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