In data 16 agosto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare operativa relativa al Piano Transizione 5.0.
Essa è volta a fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della disciplina del Piano Transizione 5.0.
Di seguito si trattano le tematiche di maggior interesse per il fotovoltaico.
Requisiti per i moduli fotovoltaici
Come trattato nel precedente articolo che tratta quali sono gli impianti fotovoltaici ammessi, accedono all’incentivo soltanto i Moduli Fotovoltaici di cui alle lettere a), b), c) dell’articolo 12, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
La circolare riporta le specifiche norme tecniche a cui i moduli e le relative componenti devono essere conformi, in particolare per il settore di operatività di VP Solar rilevano le seguenti:
- CEI EN 61215-1-1 | Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61730-1 | Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 | Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.
Inoltre, nel rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo di cui al predetto articolo 12, i moduli devono essere dotati di:
- un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; tuttavia non è ancora ben chiara l’attestazione relativa alle celle fotovoltaiche di produzione europea (casi b) e c) dell’art. 12 citato), ma si può presumere sia necessaria analoga certificazione relativa alle celle;
- certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale.
Rispetto del principio DNSH
L’impegno al rispetto dei requisiti DNSH (Do No Significant Harm) è una condizione imprescindibile per l’accesso all’incentivo. In sede di prenotazione del credito d’imposta (ex ante) e di completamento del progetto di innovazione (ex post), il soggetto richiedente, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si impegna al rispetto del principio del DNSH, con riferimento ai criteri di cui alle schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, adottate dalla Ragioneria Generale dello Stato e allegate alla circolare operativa.
Si rinvia alla scheda C – Produzione di elettricità da pannelli solari per i criteri di applicazione del principio relativamente ai moduli fotovoltaici.
Procedura per la richiesta di accesso all’incentivo
La circolare, di cui al seguente link Circolare_Operativa_Transizione_5.0_mimit.AOO_PI.REGISTRO_UFFICIALEI.0025877.16-08-2024.pdf, indica chiaramente la documentazione che l’impresa richiedente è tenuta a caricare nella piattaforma informatica Transizione 5.0 presente sul sito del GSE in sede di comunicazione preventiva, intermedia e finale. A seguito di ciascuna trasmissione, il GSE effettua i dovuti controlli secondo la procedura di gestione trattata nella circolare.