Piano Transizione 5.0: modifiche con un emendamento alla legge di bilancio

In data 13 dicembre il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio con importanti modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0. Il Governo, in seguito all’approvazione da parte della Commissione Europea, ha depositato l’emendamento presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati al fine di ampliare e semplificare l’accesso al Piano Transizione 5.0.

Le novità introdotte

Di seguito vengono esposte le novità proposte.

Cumulabilità totale con altri incentivi

Si prevede che il Piano Transizione 5.0 sia cumulabile non soltanto con il credito d’imposta ZES, secondo quanto proposto dal precedente emendamento presentato in Commissione Bilancio al Senato, ma con tutti gli altri incentivi, compresi quelli finanziati dai fondi europei, finora esclusi. Il cumulo è ammesso nel rispetto del divieto del doppio finanziamento, per il quale i medesimi costi sostenuti non possono essere coperti da più incentivi.

Due fasce di spese ed estensione delle aliquote del primo scaglione

Per le spese di investimento viene proposta l’unificazione dei primi due scaglioni – quello fino a € 2,5 milioni e quello da € 2,5 a € 10 milioni – in un unico scaglione con il limite massimo di € 10 milioni che acquisisce le aliquote più alte dell’attuale primo scaglione (35%, 40% e 45% per le tre classi di efficientamento). A fronte della cumulabilità totale dell’incentivo, tale estensione delle aliquote del primo scaglione rende la misura più attrattiva.

Le maggiorazioni delle aliquote per il fotovoltaico

Conformemente all’emendamento presentato alla Commissione Bilancio al Senato, trattato nell’articolo Piano Transizione 5.0: novità positive in arrivo per il fotovoltaico a cui si rinvia, vengono proposte maggiorazioni delle aliquote del 30%, 40% e 50% rispettivamente per i moduli fotovoltaici ammessi all’incentivo, di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181:

  • di tipo a – moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%
  • di tipo b – moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%
  • di tipo c – moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%

Le semplificazioni

  • Risparmio energetico agevolato per i beni strumentali obsoleti: si considera che beni strumentali che abbiano completato il loro piano di ammortamento da oltre 24 mesi rientrino nella prima fascia di efficientamento, con semplificazione della loro sostituzione.
  • ESCo (Energy Service Company) come beneficiarie e protagoniste di efficientamento: in conformità alle FAQ del 2 novembre, le ESCo vengono considerate soggetti beneficiari dell’incentivo in quanto gli investimenti realizzati consentono il risparmio energetico sui processi dell’azienda cliente. Inoltre, viene introdotta una presunzione di efficientamento quando l’impresa richiedente acquisisce beni 4.0 tramite un contratto di EPC (Energy Performance Contracting) stipulato con una ESCo.

Le tempistiche

Si prevede che le predette modifiche alla disciplina vengano applicate anche alle pratiche già avviate.

A fronte dell’approvazione della Commissione, il Governo proporrà in un prossimo provvedimento la dilazione della scadenza per gli investimenti dall’attuale termine del 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026. Verranno in tal modo ridotti in soli due mesi i tempi di rendicontazione, la cui scadenza resta al 30 giugno 2026.