In data 16 aprile la Camera dei Deputati ha approvato il testo del decreto-legge n. 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, apportando 2 modifiche a quanto previsto al Piano Transizione 5.0, di cui all’art. 38.
Si attende la pronuncia del Senato, al fine della conversione in legge del decreto.
Modifiche introdotte al Piano Transizione 5.0
Come trattato nel precedente articolo Piano Transizione 5.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge, il Piano Transizione 5.0 è volto a sostenere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in territorio italiano nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Il beneficio corrisposto è il riconoscimento di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per i predetti investimenti.
Rispetto al testo del decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri, la Camera ha apportato le due seguenti modifiche.
- Si precisa che per accedere al beneficio le imprese sono tenute a presentare in via telematica, attraverso un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), esclusivamente la documentazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolati, unitamente alla comunicazione riguardante la descrizione del progetto e il relativo costo.
Si tratta di una semplificazione degli adempimenti richiesti, dal momento che nella versione originaria del testo la documentazione da fornire era comprensiva anche di attestazioni ex post sull’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla predetta valutazione ex ante.
- È stato esteso l’ambito di operatività del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, attuativo delle previsioni del Piano Transizione 5.0: esso dovrà prevedere anche il costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo.
Prossimi steps
Ad esito della pronuncia del Senato sul testo, si attende entro il 1 maggio la conversione in legge del decreto, senza previsioni di ulteriori modifiche.
Manca il summenzionato decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e previa consultazione del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica: secondo il testo dell’art. 38, esso sarebbe dovuto essere emesso entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, avvenuta in data 02/03/2024.