Piano Transizione 5.0 approvato in Consiglio dei Ministri il decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR)
Finalità e sfera di applicabilità
In data 26/02/2024 è stato approvato in Consiglio dei Ministri il decreto-legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Esso è volto a sostenere gli investimenti effettuati dalle imprese in ambito di digitalizzazione e di transizione green attraverso un innovativo schema di crediti d’imposta.
Per tale obiettivo vengono stanziate risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025.
I destinatari sono specificamente tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.
Scopo della misura Piano Transizione 5.0
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato: “Il Piano Transizione 5.0 è architrave della nostra politica industriale, per consentire alle nostre imprese di innovarsi per vincere la sfida della duplice transizione digitale e green, nei due anni decisivi 2024/2025, in cui si ridisegnano gli assetti geoeconomici. Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura è orientata anche alla formazione dei lavoratori, perché le competenze sono il fattore che fa la differenza soprattutto per il nostro Made in Italy”.
Investimenti oggetto di agevolazione
Il decreto afferisce a investimenti in beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0, purché si raggiunga una riduzione pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
Accedono inoltre all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Relativamente ai moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
Sono ammesse all’agevolazione anche spese per la formazione del personale fino a un massimo di 300 mila euro, ove finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali.
Realizzazione dell’agevolazione
L’agevolazione si traduce nell’applicazione di aliquote specifiche.
Le aliquote di base del credito d’imposta, laddove l’investimento comporti una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici riferito al singolo impianto, sono:
- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono pari al:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici riferito al singolo impianto, le aliquote diventano pari al:
- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Relativamente agli impianti fotovoltaici, è prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia (articolo 12, comma 1, lettere b e c del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181), corrispondente a:
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Le modalità di fruizione prevedono la compensazione del credito spettante presentando il modello F24 in un’unica rata. L’eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.