La scadenza del Superbonus: cosa c’è di sicuro

Con la conversione in legge del Decreto 59/2021 viene definitivamente sancito che il Superbonus, in attesa di eventuali nuove modifiche dalla legge di bilancio (forse in arrivo a fine anno), avrà le seguenti scadenze temporali:

 

  • 31/12/2021 per le persone fisiche su edifici unifamiliari, con l’ipotesi di proroga al 30/06/2022 se approvato dal consiglio UE – come già previsto dalla legge n. 77 del 17/07/2020;
  • 31/12/2022 e SAL del 60% al 30 giugno 2022 per le persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità;
  • 31/12/2022 per gli edifici condominiali, a prescindere dello stato avanzamento dei lavori (SAL) – prima si doveva almeno aver completato il 60% dei lavori entro giugno;
  • 31/12/2023 e SAL del 60% al 30 giugno 2023 per gli istituti autonomi case popolari;

Modalità per lo sconto in fattura e per la cessione del credito

Il Superbonus 110% è stato affiancato dall’articolo 121 del DL. Rilancio n.34 che ha definito le modalità per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, oggi praticabili solo fino al 31/12/2021.

Anche questa misura è in attesa di conferme assolutamente auspicabili per il buon funzionamento dei meccanismi di detrazione fiscale; dal 110%, al 90% del bonus facciate al 65% e 50% di pompe di calore, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo ecc…

Importanti segni rassicuranti di proroga

Nonostante che le prime scadenze, anche per le previsioni più importanti, siano relativamente ravvicinate, ci sono importanti segni rassicuranti di proroga, magari anche con modifiche, ma con la strada segnata verso l’incentivazione del rinnovamento edilizio italiano, soprattutto energetico (basti pensare che gli edifici domestici e del terziario insieme “consumano” quasi il 50% di tutta l’energia utilizzata nel Paese).