Nuove norme incentivanti anche per Fotovoltaico e sistemi di accumulo, previste dal nuovo Decreto Rilancio: Superbonus 110% e reintrodotta la Cessione del credito.
Requisiti per 110%
Gli impianti fotovoltaici rientrano nel Superbonus del 110%, se installatati congiuntamente con uno dei 4 interventi master/trainanti previsti dall’art. 119, commi 1 e 4 e con un miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio (oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta).
È previsto un limite di spesa per il fotovoltaico di 48.000 euro e, comunque, al massimo di 2.400 euro/kW, che si riduce a 1.600 euro/kW nei casi di demolizione e ricostruzione congiunta.
Il Super bonus è esteso anche ai sistemi di accumulo, abbinati agli impianti fotovoltaici ed a uno degli interventi trainanti, alle stesse condizioni e limiti di spesa del fotovoltaico e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro/kWh e con la differenza che l’installazione dell’accumulo può essere anche successiva agli altri interventi.
Rientrano i condomini, le case a schiera e le singole unità immobiliari
La detrazione potenziata del 110% è tuttavia subordinata alla cessione dell’energia in eccesso al GSE e non è cumulabile con altri incentivi pubblici, né è previsto lo scambio sul posto.
Cessione del credito
Il Decreto Rilancio ha anche reintrodotto la cessione del credito e lo sconto in fattura anche per gli interventi singoli di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo che beneficiano della detrazione 50% (art. 16 bis, c. 1, lett. h) del Tuir 917/1986), nonché, abbinati agli interventi trainanti, della super detrazione 110%.
In luogo dell’utilizzo della detrazione spettante, il Contribuente ha la facoltà di optare, alternativamente, tra:
- sconto in fattura, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione prevista.
- trasformazione della detrazione in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
Per ulteriori approfondimenti, le nostre risposte alle domande sottoposte nella sezione FAQ
Dovrebbero rientrare; ci sono tuttavia margini di incertezza, in attesa di chiarimenti, in quanto il c. 5 dell’art. 119 fa riferimento a installazione su edifici ai sensi art. 1, c. 1. lett. da a) a d) DPR 412/1993).
Non è chiarito dalla normativa; tuttavia, si può ritenere che i risparmi derivanti dalla condivisione di energia rinnovabile non sono incentivi e quindi siano dovuti
Si, rientrano nel Superbonus abbinabili anche al cappotto, considerando che c’è un rinvio generale nella norma a tutte le ipotesi previste al comma 1.
È un aspetto che deve essere chiarito, perché con le detrazioni ordinarie non si va oltre i 20Kw.