In data 08/11/2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 8 agosto 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, istitutivo del Fondo Nazionale Reddito Energetico, volto a fornire agevolazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo presso unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico.
Esso entra in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il Fondo consta di 200.000.000 di euro, da suddividere per le annualità 2024-2025, in 80.000.000 di euro a beneficio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e in 20.000.000 di euro alle restanti regioni o province autonome.
Operatività del Fondo Nazionale Reddito Energetico
L’operatività del Fondo è garantita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), soggetto incaricato dal già menzionato Ministero. Le risorse costituenti il Fondo si trovano presso conti correnti bancari intestati al GSE ed aperti specificamente per tale finalità.
Il GSE predispone la piattaforma informatica digitale per la gestione delle istanze di accesso alle agevolazioni, per l’erogazione di queste ultime e per il monitoraggio; esso inoltre fornisce supporto informativo ai richiedenti le agevolazioni.
Le risorse del Fondo sono accresciute attraverso il versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero con risorse risultanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.
Il Fondo ha natura rotativa ed è rifornito con le risorse derivanti dal controvalore economico ricavato dal ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE, dell’energia elettrica non auto consumata dal soggetto beneficiario delle predette agevolazioni, in conformità al regime di «ritiro dedicato» di cui all’allegato A della deliberazione ARERA 280/2007.
Le risorse del Fondo vengono trasferite ai destinatari come contributo in conto capitale di importi pari alle spese sostenute per la realizzazione degli impianti fotovoltaici.
Soggetti beneficiari
Possono richiedere le agevolazioni del Fondo unicamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, ovvero aventi un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 euro, ovvero inferiore a 30.000,00 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
La domanda di agevolazione è presentabile solo una volta da ciascuna persona fisica, è inoltre esclusa l’erogazione ripetuta a favore del medesimo nucleo familiare ai fini ISEE.
Interventi ammissibili
Le agevolazioni del Fondo sono corrisposte a fronte dello svolgimento di interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, risulta attivo il contratto di fornitura di energia elettrica, intestato al soggetto richiedente o ad altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.
Ai fini dell’operatività del Fondo, di cui al decreto in questione, è necessario che una quota dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico realizzato, definita nell’ambito del regolamento del Fondo (approvato con decreto del direttore della DGIE – Direzione generale incentivi energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), sia auto consumata e che siano erogati, per una durata non inferiore a dieci anni, i seguenti servizi:
- polizza multi-rischi,
- servizio di manutenzione
- e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.
Altre condizioni di ammissibilità delle istanze di agevolazione sono che le utenze di consumo siano relative a unità immobiliari:
- di residenza anagrafica del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e
- accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione di quelle accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.
Le installazioni di impianti fotovoltaici per cui sono richiedibili le agevolazioni devono:
- essere realizzate su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
- rispettare i requisiti tecnici definiti nell’ambito del regolamento del Fondo;
- prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici compresa tra 2 kW e 6 kW, e non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
Non possono essere inclusi tra i beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto Fondo i soggetti che realizzano impianti ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all’art. 26, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Soggetti realizzatori
Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni è necessario che gli interventi di installazione siano effettuati da imprese:
- abilitate all’installazione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, ed
- in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, di cui all’art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, eventualmente, iscritte al registro di cui al comma 2.
Il GSE cura e gestisce uno specifico registro dei soggetti realizzatori e definisce le modalità di presentazione delle richieste di iscrizione, i requisiti necessari, gli obblighi scaturenti e le condizioni di verifica e di aggiornamento dell’inserimento nel registro stesso.
Limiti spesa
Per gli interventi sarà concesso un contributo in misura pari ai costi sostenuti per la realizzazione degli impianti direttamente ai soggetti realizzatori con i seguenti limiti per ciascun impianto: una quota fissa di 2.000 € per più una quota variabile di 1.500 €/kWe, corrisposto dal GSE.