FAQ: Piano transizione 5.0 e fotovoltaico

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Domande e risposte

A | Soggetti beneficiari

A.1 | Nella 5.0 possono rientrare anche i condomini? Attraverso il risparmio energetico su riscaldamento?

No, il beneficio è rivolto esclusivamente a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

A.2 | Ho un cliente (panificio) che vuole realizzare un impianto fotovoltaico per la riduzione dei consumi. Può farlo?

Per accedere ai vantaggi 5.0 deve comunque realizzarsi un acquisto di un bene 4.0 dal quale deve generarsi una riduzione dei consumi energetici.

A.3 | L'incentivo vale anche per gli edifici del settore terziario? Ovvero si parla solo di clienti industriali e quindi ci deve essere per forza un processo produttivo?

Non vi è preclusione sul settore economico di appartenenza, i requisiti di accesso sono relativi alla realizzazione di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.

A.4 | Possono partecipare anche imprese che non hanno reali processi produttivi?

Sì, non vi è preclusione sul settore economico di appartenenza, i requisiti di accesso sono relativi alla realizzazione di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.

B | Fotovoltaico

B.1 | Nel 5.0 si può fare anche estensione di un impianto fotovoltaico già esistente?

Sì, il carattere innovativo dell’intervento è ammissibile anche per modifiche intervenute, unitamente all’acquisto di un bene 4.0, dal quale deve generarsi una riduzione dei consumi energetici.

B.2 | Quanti tipi di moduli fotovoltaici (marche, modelli) sono ad oggi prodotti nella comunità europea e rispondono ai requisiti di efficienza di cui alla normativa?

Per i prodotti fotovoltaici contattare [email protected]

B.3 | Installando un impianto fotovoltaico, con un credito d'imposta pari al 45%, è possibile partecipare a una CER come produttore di energia. Tuttavia, il contributo incentivante di €138,5 viene interamente percepito dalla CER o subisce una decurtazione?

Gli interventi ammessi, relativamente ai beni FER riguardano unicamente l’autoproduzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo. Di conseguenza l’acquisto di un impianto fotovoltaico con la finalità di cedere parte dell’energia prodotta non è ammesso.

B.4 | Come bene strumentale potrebbe anche valere la parte smart grid del fotovoltaico tipo le batterie?

Il bene strumentale 4.0 deve necessariamente rientrare all’interno degli allegati A e B della Legge n.232 del 2016.

B.5 | Nel caso di realizzazione di un impianto FV su immobile riqualificato la COMUNICAZIONE EX ANTE è caratterizzata da un CERTIFICATO APE?

No, il possesso di un certificato APE non è rilevante. Occorre in tutti casi produrre una certificazione ex ante, sulla base di apposito modello previsto dal GSE ed elaborata dai soggetti abilitati, da trasmettere all’interno della prima comunicazione al GSE.

C| Interventi ammessi

C.1 | Recuperatori di calore e pompe di calore rientrano nei beni strumentali?

Non sono ammessi come beni strumentali 4.0 trainanti, ma possono rientrare come beni FER purchè strumentali al processo produttivo.

C.2 | Per consumi energetici si intendono anche consumi termici oltre che elettrici?

Occorre distinguere tra il caso in cui si prenda in considerazione il singolo processo interessato oppure l’intera struttura produttiva. Nel primo caso rileva il vettore interessato dal processo specifico, nel secondo caso bisognerà tener conto di tutta l’energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati, comprensiva anche di quella eventualmente prodotta nel sito da fonti rinnovabili.

C.3 | Tra i beni materiali rientrano un intervento di solo sistema di accumulo ibridi (idrogeno) quindi non fotovoltaico essendo già esistente garantendo chiaramente la riduzione dei consumi previsti?

No, in quanto il sistema di accumulo non rientra tra i beni 4.0 previsti dagli Allegati A e B della Legge n. 232 del 2016.

C.4 | Se per lo stesso bene materiale il cliente otterrà un contributo a fondo perduto si può comunque chiedere il credito imposta Transizione 5.0 in aggiunta senza superare il 100% del valore del bene?

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, non porti al superamento del costo sostenuto.

C.5 | Il sistema di monitoraggio e gestione di un impianto fotovoltaico può essere considerato bene 4.0?

No, non è ammesso.

C.6 | "La producibilità attesa degli impianti di autoproduzione installati potrà al massimo eccedere il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva". Significa che la producibilità non può superare il 5% o che deve superarlo?

La producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

C.7 | Nel caso in cui un azienda abbia già usufruito dei crediti 4.0 nel periodo ante 01/01/2024, può comunque accedervi, acquistando altri beni strumentali?

Sì, rileva che i progetti di innovazione siano avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

C.8 | Un'azienda dunque non può fare solo il fotovoltaico?

L’intervento trainante obbligatorio è relativo ai beni materiali e immateriali rientranti nel 4.0, il fotovoltaico rientra negli interventi facoltativi trainati.

C.9 | Beni 4.0 gruppo C comprensa il monitoraggio di consumo interno all'impianto ( contatori sulle macchine gestite da un software)

Si, la normativa ammette come trainanti software o sistemi per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta.

C.10 | Si può ricevere il contributo se si installa solo il sistema di accumulo associato al macchinario?

La norma prevede agevolabili “gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”; si può quindi dedurre che impianti di storage per la sola finalità di alimentazione di macchinari non sia agevolabile.

D| Risparmio energetico

D.1 | La certificazione ex-post deve attestare anche il risparmio effettivo? se sì, con quale modalità? sono necessari dei monitoraggi dei consumi/risparmi?

All’interno della certificazione ex post occorre attestare di aver ottenuto, all’interno della struttura produttiva ovvero del processo interessato oggetto del progetto di innovazione, i livelli di efficienza energetica asseverati nella certificazione ex ante. All’interno della Circolare Operativa sono specificate le modalità di calcolo del risparmio energetico.

D.2 | I Software che rientrano nel 5.0. come fanno a generare un risparmio energetico?

I software rientranti nei beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa devono essere compresi in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo.

D.3 | Non è previsto un "contatore" in tempo reale come è stato per il recente REN (Reddito Energetico Nazionale)?

Occorrerà verificare caso per caso insieme al soggetto abilitato al rilascio della certificazione ex ante.

D.4 | Il raggiungimento del risparmio energetico deve essere fatto solo con intervento trainante oppure dalla combinazione degli interventi trainanti e trainati?

Il raggiungimento del risparmio energetico ai fini dell’amissibilità deve essere conseguito in riferimento al bene 4.0 trainante.

D.5 | Il risparmio energetico che ottengo tiene conto anche del fotovoltaico o solo quello dovuto al bene 4.0?

Il raggiungimento del risparmio energetico ai fini dell’ammissibilità deve essere conseguito in riferimento al bene 4.0 trainante

D.6 | Nel caso si facesse un intervento di sostituzione lampade, oltre ad altri interventi di transizione 5.0, tale intervento non rientra nelle agevolazioni, ma può essere usato per aumentare il risparmio energetico?

La sostituzione di lampade non rientra tra le tipologie di beni 4.0 ammessi e pertanto non può essere presa in considerazione per determinare la riduzione dei consumi energetici.

E| Concetti base

E.1 | Che differenza c'è tra struttura produttiva e processo interessato? Nel caso del panificio di cui sopra a quali percentuali devo far riferimento?

Il decreto attuativo definisce “struttura produttiva” un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Per “processo produttivo” si intende l’”insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).
Le percentuali di risparmio energetico minimo da raggiungere variano in base alla tipologia del progetto di innovazione.

E.2 | La certificazione contabile in cosa consiste? Il costo dell'impianto fotovoltaico ad esempio è in qualche modo controllata?

Si tratta di una certificazione atta a verificare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile in possesso dell’impresa. Il costo dell’impianto fotovoltaico se sostenuto deve essere ricompreso all’interno della certificazione.

E.3 | C'è un rapporto di costo tra intervento trainante e trainato (fvt)?

Non è previsto un rapporto in termini di costi tra bene trainante e bene trainato.

F| Caratteri procedurali

F.1 | Se abbiamo tempo fino al 28 febbraio come facciamo a usare il credito il 31/12/25?

Il termine ultimo per concludere il progetto di innovazione è il 31 dicembre 2025. Entro il 28 febbraio 2026 occorre inviare la comunicazione ex post. Dopo tale adempimento e a seguito della comunicazione del GSE sull’importo utilizzabile l’impresa può iniziare a compensare il credito.

F.2 | È prevista la rendicontazione il 28 febbraio 2026, è possibile usare il credito anticipato senza avere conferma dell'importo?

No, il credito d’imposta 5.0 può essere fruito solo dopo aver ricevuto comunicazione da parte del GSE sull’importo utilizzabile e pertanto se ricevuta dopo il 31 dicembre 2025 la compensazione verrà avviata dal 2026.

F.3 | La certificazione non deve essere necessariamente effettuata da un EGE ma può essere effettuata anche da un ingegnere iscritto all'albo?

Sì, sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i
periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica”, e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

F.4 | Se negli anni successivi agli interventi non si rispettano i parametri delle certificazioni "ex post" cosa succede?

L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero l’importo del credito prenotato è ridotto in tutto o in parte se fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione.

F.5 | Sulla piattaforma GSE è possibile operare anche con delega per conto del cliente?

Si, è previsto l’apposito modulo “Delega per invio delle comunicazioni”.

F.6 | Cosa succede se il GSE non risponde in 5 giorni?

I ritardi da parte del soggetto gestore non sono contemplati dalla Circolare Operativa.

F.7 | I software che propone CERVED vengono anche commissionati a terzi?

Cerved Finanza Agevolata non propone software di alcun tipo.

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