FAQ Piano Transizione 5.0: aggiornamento aprile 2025

In data 10 aprile il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha pubblicato sul proprio sito la versione aggiornata delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0.

Vediamo le tematiche affrontate in ottica di chiarimento sulla disciplina normativa del Piano Transizione 5.0.

Piano Transizione 5.0 – Registro per i moduli fotovoltaici

Come già visto precedentemente, per poter accedere al Piano Transizione 5.0, le imprese devono utilizzare moduli iscritti al Registro dei Moduli Fotovoltaici, adottato il 23 novembre 2024.

Ma cosa succede se un’impresa che vuole accedere al Piano 5.0 ha acquistato e installato i moduli prima che il Registro fosse attivato ufficialmente?

In questo caso i moduli dovranno disporre di un attestato (da parte del produttore) in cui si certifica il rispetto dei requisiti di qualità e di provenienza geografica previsti dal decreto. Inoltre, l’impresa dovrà poi controllare che i moduli che ha usato siano effettivamente stati iscritti nel Registro.

Piano Transizione 5.0 per impianti già esistenti

Se un’impresa ha già impianti per l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili o sistemi di accumulo cosa deve fare per il Piano Transizione 5.0?

In fase di presentazione della domanda di accesso al Piano Transizione 5.0, la preesistenza presso la struttura produttiva di impianti per l’autoproduzione di energia a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, comporta l’obbligo di dichiarazione, sulla Piattaforma informatica del GSE, della presente degli impianti con specificazione della data di installazione dell’ultimo impianto.

Per la determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva, deve essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto preesistente.

In presenza di progetti in corso, il fabbisogno energetico risulterà dalla differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata. In tale contesto, l’energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete di distribuzione è pari alla somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione e dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (al netto dell’energia non autoconsumata e quindi immessa nella rete di distribuzione).

Inoltre, se si vuole installare un nuovo impianto fotovoltaico, la potenza massima che si può installare va ridotta tenendo conto di quella già installata negli impianti esistenti.

Piano Transizione 5.0 – Sostituzione beni strumentali

Come trattato in un precedente articolo, la Legge di Bilancio ha introdotto alcune semplificazioni nelle procedure per la sostituzione di beni strumentali obsoleti volta all’efficientamento energetico della struttura.

Con il nuovo aggiornamento, viene chiarito che, per accedere all’incentivo, i consumi del macchinario obsoleto possono essere stimati con i consumi del nuovo macchinario, con un incremento del 5%. Per avere più precisione, il valore dei consumi energetici del vecchio bene si ottiene, in riferimento al processo produttivo, dividendo per 0,95 il valore riferito al bene nuovo.

Non vengono svolti calcoli complessi o misurazioni dirette per il bene ammortizzato e non sono richiesti vincoli tecnologici specifici tra il vecchio e il nuovo macchinario. Il requisito imprescindibile è la capacità di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili.

Persiste la necessità di redigere le certificazioni ex ante ed ex post e calcolare il risparmio assoluto in termini di tonnellate equivalenti di petrolio. La formula è la seguente:

RISP = (IPE ex ante – IPE ex post) * PA ex post

Dove:

  • RISP = risparmio energetico espresso in tonnellate equivalenti di petrolio
  • IPE = indicatori di prestazione energetica
  • PA ex post = produzione annua stimata ex post

Vengono forniti inoltre tre differenti esempi per l’applicazione della procedura semplificata:

  1. il primo ha ad oggetto la sostituzione di un singolo bene obsoleto all’interno di un processo produttivo esistente
  2. il secondo esempio è relativo a più beni obsoleti parte di un singolo processo produttivo
  3. il terzo esempio rappresenta uno scenario con beni obsoleti e non obsoleti parte di due diverse linee produttive all’interno della stessa struttura produttiva. In tal caso per i beni obsoleti viene adoperata la procedura semplificata, mentre per gli altri beni è necessario calcolare il risparmio energetico con dati raccolti.

Procedura semplificata per beni ammortizzati acquisiti in leasing

Per i beni acquisiti in leasing, l’arco temporale di ammortizzamento fiscale viene individuato con l’applicazione dei coefficienti di cui al decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, come se l’impresa beneficiaria avesse acquisito – fin dall’origine – il bene in proprietà (anziché in leasing).

Piano Transizione 5.0 – cumulabilità con altri benefici

È possibile sommare l’incentivo derivante dal Piano Transizione 5.0 con altri benefici?

L’incentivo derivante dal Piano Transizione 5.0 è cumulabile con altri due benefici:

  • Decreto 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. Decreto CACER)
  • Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso (TIAD).

La cumulabilità è permessa solo in presenza di impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo nel rispetto di specifici requisiti di localizzazione, titolarità e connessione alla rete.

Specificamente per il Decreto CACER, è ottenibile una tariffa incentivante in presenza di impianto con potenza non superiore a 1 MW, per il TIAD, un contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, senza limiti di potenza.

Cumulabilità con incentivi nazionali ed europei

Il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 può essere cumulato con altri incentivi nazionali o europei. Però attenzione: la base su cui si calcola il credito d’imposta va considerata al netto di eventuali altri contributi ricevuti per le stesse spese. Ciò significa che per lo stesso investimento, non è possibile applicare l’incentivo su tutta la spesa, ma solo sulla parte non già coperta da quegli altri incentivi.

VP Solar offra una sezione del sito dedicata alle FAQ riguardanti il Piano Transizione 5.0, sempre aggiornata in base a quanto indicato nel sito del Mimit.