L’Agenzia delle Entrate amplia l’ambito di applicazione di Ecobonus e Sismabonus.
Con la risoluzione del nr. 34/2020 del 25 giugno, l’Agenzia delle Entrate determina che l’Ecobonus e il Sismabonus si possono applicare anche agli immobili di imprese e società di costruzione e locazione, a prescindere dalla loro qualificazione, quindi anche agli immobili “strumentali”, “merce” o “patrimoniali”.
La risoluzione si adegua all’indirizzo della sentenza 29164 del 2019 della Corte di Cassazione.
Ecobonus e Sismabonus per le imprese
La risoluzione nr.34 ha come oggetto: “Detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus) – Applicabilità agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali”.
Per immobili strumentali, beni merce o patrimoniali
La risoluzione indica che “la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. “sisma bonus”).”
Ricordiamo che gli immobili strumentali sono quelli direttamente utilizzati nell’attività tipica dell’impresa; gli immobili beni merce sono quelli costruiti e destinati dall’impresa alla vendita; gli immobili patrimoniali sono quelli che rappresentano un investimento per l’impresa.
Ecobonus e Sismabonus per le imprese
La norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva (con riferimento alle categorie catastali degli immobili) al riconoscimento del beneficio agli immobili, riconoscendo il bonus della detrazione fiscale ecobonus e sismabonus anche ai titolari di reddito d’impresa, comprese ovviamente le società.
“… emerge l’esigenza di accomunare i due regimi, “ecobonus” e “sisma bonus”, sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.”
Detrazione fiscale per tutti
Vale pertanto il principio che la detrazione fiscale ecobonus e sismabonus vale per tutti i fabbricati a prescindere da chi ne sia il proprietario e della sua destinazione d’uso.
Nuovo indirizzo valido anche per i contenziosi in corso
“…considerato altresì il parere reso in senso conforme dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con la nota prot. n. 4249 del 26 febbraio 2020, devono quindi ritenersi superate, per quanto attiene agli aspetti trattati, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi richiamati. Nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio…”
Super detrazione 110%
Questo indirizzo interviene in uno specifico momento, con l’attivazione della Super detrazione 110% per Ecobonus e Sismabonus, e ne rafforza ambito di applicabilità e positivo impatto sul settore dell’edilizia e dell’efficientamento energetico.