DNSH: cosa è e che impatto ha sugli incentivi FV

Il principio DNSH (Do No Significant Harm), definito dai Regolamenti UE 2020/852 e 2021/2139, è essenziale per garantire che non vengano arrecati danni significati agli obiettivi ambientali prestabiliti.

Questo principio è particolarmente rilevante per gli incentivi nel settore delle energie rinnovabili, come il Piano Transizione 5.0 e il FER X.

 

Guida operativa per il DNSH

Con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22, è stata aggiornata la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH).

Il rispetto dei principi DNSH è richiesto ad esempio in diversi incentivi e meccanismi di supporto allo sviluppo delle rinnovabili, dal Piano Transizione 5.0 al FER X.

La nuova Guida apporta modifiche alle Circolari MEF-RGS (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato) n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022.

Cosa prevede il DNSH

Il principio DNSH (acronimo di “Do No Significant Harm”, ovvero “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”), di cui ai Regolamenti UE 2020/852 e 2021/2139, indica la conformità ai sei obiettivi ambientali sanciti nell’Accordo di Parigi del 12/12/2015. Essi sono:

  • la mitigazione dei cambiamenti climatici
  • l’adattamento ai cambiamenti climatici
  • l’uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine
  • la transizione verso l’economia circolare
  • il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, la prevenzione e riduzione dell’inquinamento
  • la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Le predette fonti comunitarie richiedono che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio e che almeno il 37% delle risorse complessive previste dai piani sia destinato alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le Amministrazioni nazionali sono chiamate a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali. In particolare, nella fase attuativa occorre dimostrare che le misure sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative valutazioni a monte sulla riconducibilità agli obiettivi ambientali.

DNSH per gli impianti fotovoltaici

Nella Guida operativa è richiesto che per garantire la conformità ai principi DNSH vi sia rispetto delle norme tecniche del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) volte all’efficienza e alla sicurezza.

La produzione di elettricità da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW deve considerare la valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in conformità con i principi DNSH.

Al fine di favorire l’economia circolare ed evitare la produzione di componenti e apparecchiature difficilmente recuperabili/riciclabili alla fine del loro ciclo di vita, è necessario adoperare sistemi durabili e/o riciclabili, facilmente scomponibili e sostituibili in conformità ai criteri per la progettazione ecocompatibile previsti dalla Direttiva 2009/125/CE. Per la realizzazione dei progetti devono essere seguite, come previsto dalla normativa sui RAEE, le Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (ai sensi dell’art.40 del D. Lgs. 49/2014 e dell’art.1 del D. Lgs. 118/2020).

Per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, specificamente per l’accesso agli incentivi statali, la Guida sancisce che i moduli fotovoltaici dispongano della marcatura CE e, ove applicabile, anche della conformità alla Direttiva RoHS, oppure presentino le caratteristiche richieste dal GSE in “Certificazioni componenti” (ovvero la conformità alle ISO 9001, 45001, 14001, Factory Inspection).

 

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