Termodinamico e Detrazione fiscale 2015: quali sono i requisiti?

E’ stata confermata anche per il 2015, con la legge di stabilità, la detrazione fiscale al 65% per gli interventi di riqualificazione e miglioramento dell’efficienza energetica.
 
Ma quali sono in realtà i requisiti per accedervi, nel caso di installazione di un impianto solare termodinamico?

I requisiti per la detrazione fiscale al 65% nel termodinamico

Dall’estratto del vademecum per l’uso dell’ENEA, nello specifico nell’articolo 1, comma 347 della legge finanziaria 2007 aggiornato al 18/06/2014, riportiamo i requisiti specifici per accedere alle detrazioni fiscali.

 

Dal 2012 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 55-65% anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di a.c.s.. In assenza di specifici requisiti di legge ma consultato in proposito il Ministero dello Sviluppo Economico, è opinione dell’Enea che la detrazione sia operante nel caso di un COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 (come disposto al punto 3c dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011). Il rispetto di tale requisito dovrà risultare dalla documentazione necessaria prevista al punto precedente che resta inalterata.

È quindi necessario che l’installazione di un solare termodinamico preveda:

  • L’installazione in sostituzione di uno scaldacqua tradizionale
  • La certificazione di efficienza secondo EN 16147 in cui risulti che il rendimento COP sia superiore al 2,6

Il sistema solare termodinamico Energie

È quindi fondamentale accertarsi che il sistema termodinamico abbia la certificazione e che il valore del COP sia superiore a 2,6: il sistema Energie soddisfa questi requisiti, in quanto il rendimento è superiore al valore del 2,6 come da normativa EN 16147 e confermato anche dai test indipendenti ai quali il sistema è stato sottoposto che hanno evidenziato l’eccezionale valore di 2,94 che lo fa risultare il prodotto di riferimento nel mercato per le performances energetiche.
 
Evidentemente un prodotto di altro produttore con COP non superiore a 2,60 (ad esempio 2,55) non soddisfa i requisiti e non può accedere alle detrazioni fiscali, con inevitabili riscontri economici. Inoltre, nel caso di autocertificazione del produttore, è opportuno verificare il dato risultante dal certificato del test di ente terzo.
 
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