E’ uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante le semplificazioni per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kW.
Molto più facile installare impianti da 20 kW
L’obiettivo del decreto, pubblicato il 28 maggio 2015 anche sulla Gazzetta Ufficiale, è quello di introdurre delle importanti semplificazioni nell’iter di realizzazione degli impianti fotovoltaici di piccola taglia.
Nello specifico, l’intento delle semplificazioni introdotte è:
- La drastica riduzione delle informazioni e dei dati da trasmettere alle Amministrazioni e ai soggetti interessati, introducendo un meccanismo razionalizzato tra Comuni, Gestori di rete e GSE;
- La semplificazione dell’intero iter procedurale, tramite un unico soggetto, ovvero il Gestore di rete.
Il risultato al quale si intende arrivare è la completa realizzazione e messa in opera dell’impianto fotovoltaico “in soli 2 click”. Infatti, l’utente dovrà accedere ad un’unica interfaccia informatica tramite la quale potrà comunicare, con il primo click, l’inizio dei lavori e, con il secondo click, l’avvenuta fine.
Oltre a questo, a facilitare le operazioni è la minima quantità di informazioni scambiate, attraverso un modello unico già predisposto e allegato al decreto, compilato il quale saranno poi altri soggetti, in particolare il gestore di rete, ad occuparsi delle altre operazioni e delle comunicazioni ed iterazioni con GSE, Terna e Comune competente.
E’ proprio questa la grande novità del decreto semplificazioni, che minimizza gli oneri a carico di cittadini ed imprese necessari a realizzare, connettere e porre in esercizio gli impianti fotovoltaici.
Le caratteristiche per accedere al decreto semplificazioni
Il decreto, entrato in vigore il 28 maggio, determina anche l’utilizzo del modello unico (dopo 180 giorni dall’entrata in vigore), per gli impianti che avranno le seguenti caratteristiche:
- Il cliente dovrà già essere dotato di punto di prelievo attivi in bassa tensione;
- La potenza dell’impianto non dovrà essere superiore a quella già disponibile in prelievo;
- La potenza nominale non dovrà essere superiore a 20 kW;
- Dovrà essere contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
- Dovranno essere realizzati sul tetto degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- Non dovranno essere presenti altri impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
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