Decreto-legge Superbonus: convertito in legge

In data 28 maggio 2024 il Decreto-legge Superbonus (decreto-legge 39 del 29 marzo 2024) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (legge 23 maggio 2024, n. 67), sono stati introdotti nuovi adempimenti, restrizioni e significative novità rispetto alle previsioni del decreto-legge.

 

 

Tra le principali misure previste di seguito approfondiamo le seguenti:

Spalma crediti in 10 anni

La detrazione fiscale Irpef per gli interventi di Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, in relazione alle spese sostenute nel 2024, sarà dilazionata in 10 quote annuali di pari importo, anziché in cinque.

I crediti d’imposta derivanti dall’opzione di cessione del credito e sconto in fattura saranno ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di Superbonus e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi relativi al Bonus barriere architettoniche e Sismabonus.

Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici

Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito un fondo con una dotazione di € 35 milioni per l’anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi da Superbonus.

Contributi a fondo perduto per il Terzo settore

Un altro fondo, con una dotazione di € 100 milioni per l’anno 2025, è previsto per la riqualificazione energetica e strutturale a fronte di spese sostenute per gli interventi da Superbonus da parte di enti del terzo settore, di onlus, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale.

Banche e intermediari finanziari: stop alla compensazione

Dal primo gennaio 2025 le banche e gli intermediari finanziari non potranno più compensare i crediti edilizi rientranti nel Superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali e con i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pena il recupero del credito compensato con interessi e una sanzione.

Bonus ristrutturazione: 30% dal 2028

È prevista una notevole riduzione dell’aliquota sul Bonus ristrutturazioni, valido nella misura del 50% solo fino al 31 dicembre 2024: l’aliquota sarà fissata al 36% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, e al 30% dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2033.

Controlli comunali sui cantieri del Superbonus

Contro le frodi legate ai bonus edilizi, qualora il Comune, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi agevolati, è tenuto a fornirne segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.