Decreto-legge “Agricoltura” convertito in legge

In data 12 luglio 2024 il Decreto-legge “Agricoltura”, ovvero decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” è stato convertito in legge.

 

 

Le modifiche introdotte per il settore fotovoltaico

L’articolo 5 del decreto-legge, attraverso introduzione del comma 1 bis all’art. 20 del decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), ha ridotto in maniera significativa la possibilità di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

La legge di conversione del 12 luglio 2024 ha invece modificato questa previsione (di cui alla fattispecie della lett. c dell’art. 20, comma 8, del D. Lgs. 199/2021 relativamente a “cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento”), consentendo l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle:

  • cave già oggetto di ripristino ambientale e in quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate;
  • discariche o lotti di discarica chiusi o ripristinati.

Alla luce di questo aggiornamento, l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è ammissibile nei seguenti casi:

  • siti con impianti fotovoltaici a terra già esistenti: qualora siano previsti interventi di modifica, potenziamento o ricostruzione degli impianti esistenti, a condizione che non comportino l’aumento dell’area occupata
  • cave e miniere cessate non ulteriormente sfruttabili, ripristinate o meno
  • discariche chiuse o ripristinate
  • aree di gestori di ferrovie e autostrade
  • aeroporti
  • aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti industriali e aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dall’impianto o stabilimento
  • aree adiacenti alla rete autostradale, entro una distanza non superiore a 300 metri

Altre casistiche di installazioni agrisolari

In sede di conversione l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è stata consentita non soltanto in presenza di progetti di impianti finalizzati alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili e di quelli attuativi di misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra cui rientrano i progetti di cui al Bando Agrivoltaico, ma anche in caso di impianti attuativi di misure del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

L’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra è consentita nelle aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti anche per progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

Al fine di favorire l’installazione dei summenzionati impianti, la legge di conversione ha previsto al comma 2 bis dell’art. 5 che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree adibite ad impianti da fonti rinnovabili, non possa essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni.