È stata resa nota una nuova bozza del Decreto FER X Transitorio, ovvero “a breve termine”, adottato dal Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).
Il decreto FER X (Fonti di Energia Rinnovabili) Transitorio è volto a promuovere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto conforme al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
La cessazione di efficacia del decreto è prevista per il 31 dicembre 2025; per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, e avviene a seguito dei sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza finanziata pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025.
Soggetti beneficiari del FERX Transitorio
Accedono direttamente al meccanismo di supporto gli impianti a fonti rinnovabili di potenza inferiore o uguale a 1 MW che presentano i requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), e i cui lavori siano stati avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Gli impianti di potenza superiore a 1 MW possono essere beneficiari dell’incentivo solo a fronte di partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto (qui disponibile: Bozza – Schema decreto FERX ), nei limiti dei contingenti di potenza disponibili. Il valore di stima del contingente complessivo di potenza disponibile per gli impianti fotovoltaici è pari a 10 GW.
Accedono al meccanismo di supporto anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e potenziamento di impianti esistenti, limitatamente alla nuova sezione di impianto riconducibile al miglioramento dell’efficienza.
Termini da rispettare ai fini dell’ammissione delle richieste
A seguito dell’apertura delle procedure competitive, le domande di accesso all’incentivo possono essere presentate nel termine di sessanta giorni, con le modalità di cui all’art. 7 del decreto. Le graduatorie vengono pubblicate nei successivi novanta giorni.
La mancata presentazione della richiesta di accesso al beneficio entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti, registrata sul sistema GAUDI di Terna, comporta la perdita del diritto all’agevolazione.
Determinazione dell’incentivo
L’incentivo è rappresentato da una tariffa, ovvero prezzo di aggiudicazione, erogata dal GSE sull’energia elettrica prodotta dall’impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata.
Per gli impianti di potenza fino a 1 MW il prezzo di aggiudicazione è determinato direttamente dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, considerati i costi di investimento e di esercizio monitorati dal GSE.
Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW il prezzo di aggiudicazione è pari al prezzo di esercizio superiore decurtato della percentuale di ribasso, offerta e accettata, nell’ambito delle procedure competitive. Per gli impianti fotovoltaici il prezzo di esercizio superiore corrisponde a 95 €/MWh.
Per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è aumentato di 27 €/MWh, per impianti realizzati su specchi d’acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 5 €/MWh. Vengono considerati anche i diversi livelli di irraggiamento: il prezzo è aumentato di 4 €/MWh qualora l’impianto sia ubicato in regioni del Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo), di 10 €/MWh se si trova nelle regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto).
I prezzi di aggiudicazione vengono erogati dal GSE secondo le seguenti modalità:
- per gli impianti fino a 200 kW di potenza, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando sulla produzione netta immessa in rete il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva;
- per gli impianti sopra i 200 kW, l’energia elettrica prodotta viene valorizzata sul mercato dal produttore. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento del Mercato del Giorno Prima. Se la differenza è positiva, il GSE eroga il corrispettivo relativo alla differenza sulla produzione netta immessa in rete, nel caso contrario lo richiede al soggetto titolare.
A seguito della pubblicazione delle graduatorie di accesso all’incentivo, gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio entro ventuno mesi, a pena di applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi.
Prossimi step
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verranno adottate con decreto del Mase, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso all’incentivo. Nei trenta giorni successivi il GSE emanerà il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive redatto.