In data 3 luglio 2024 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, emanato di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell’agricoltura, recante la Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (“Decreto Aree Idonee”).
Obiettivi del Decreto Aree Idonee
Il Decreto funge da strumento generale di programmazione per l’installazione degli impianti a fonte rinnovabile: ripartisce fra le diverse Regioni e Province autonome le quote di potenza di impianti Fer installabili, con l’obiettivo di aggiungere 80 GW di fonti rinnovabili in esercizio al 2030, rispetto alla quantità di impianti a fonte rinnovabile già installata al 31 Dicembre 2020.
Si evidenzia che tale potenza si riferisce a tutte le tipologie di impianti a fonte rinnovabile.
Il Decreto stabilisce principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER funzionali al raggiungimento dell’obiettivo nazionale con il principio della neutralità tecnologica.
4 diverse tipologie di aree che le Regioni
Vengono delineate 4 diverse tipologie di aree che le Regioni sono tenute a individuare, con l’opportuno coinvolgimento degli enti locali:
- superfici e aree idonee (per cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture);
- superfici e aree non idonee (con caratteristiche incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti);
- superfici e aree ordinarie (ove si applicano i regimi autorizzativi ordinari per l’installazione);
- aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (si tratta della disposizione introdotta dall’art. 5 del “DL Agricoltura”, decreto-legge n. 63/2024, –convertito in legge – il quale vieta la realizzazione di nuovi impianti nelle aree ricadenti in zone classificate come agricole dai piani urbanistici).
Per ciascuna regione e provincia autonoma il decreto illustra la traiettoria di conseguimento dell’obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030.
Obblighi delle Regioni
Le Regioni sono tenute a individuare, con propria legge, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le aree idonee.
Il MASE, con il supporto del GSE, provvede al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle regioni e province autonome decorsi 90 giorni dal predetto termine. Entro il 31 luglio viene inoltre condotta una verifica della potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita per ciascuna regione e provincia nell’anno precedente.