Il cliente residenziale che richieda l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sua abitazione ha diritto di detrarre dall’Irpef il 50% del costo sostenuto, includendo nel costo anche le eventuali prestazioni professionali.
Detrazione fiscale per il fotovoltaico
La detrazione è utilizzabile in 10 quote annuali di uguale importo. Se il cliente non risulta avere imposte da cui detrarre tale costo nel periodo d’imposta l’importo della detrazione in eccesso non sarà rimborsabile.
Se non vi sarà una proroga per legge, per le installazioni successive al 31 Dicembre 2019, l’importo della detrazione sarà diminuito al 36 % dei costi.
La cessione del beneficio fiscale
In alternativa al meccanismo di cui sopra l’Articolo 10 comma 3-ter del Decreto Legge 4 Giugno 2013, n. 63 ha previsto per il beneficiario della detrazione la possibilità di trasferire il corrispondente credito al proprio installatore. La cessione del credito occorre che sia concordata con il fornitore (l’installatore): il cliente non può infatti imporre al fornitore di rendersi cessionario del credito d’imposta derivante dalla detrazione.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Affinché la cessione sia efficace, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per l’intervento che danno diritto alla detrazione.
Pagamento e fattura
A fronte della cessione del credito, il cliente potrà utilizzare il corrispettivo per la cessione a parziale pagamento del costo dell’intervento e versare al fornitore che ha effettuato l’intervento il relativo saldo.
La fattura emessa dal fornitore dovrà comunque esporre l’importo complessivo dovuto per l’intervento.
Compensazione con imposte e contributi
Con la cessione il cliente residenziale attribuisce al suo fornitore la possibilità di compensare tutte le proprie imposte e contributi previdenziali per lo stesso importo che il cliente residenziale avrebbe potuto detrarre dall’IRPEF ogni anno.
Nel caso in cui la quota di credito d’imposta ecceda l’ammontare delle imposte dovute, il fornitore potrà utilizzare l’eccedenza non utilizzata in compensazione negli anni successivi, ma non potrà in ogni caso chiederne il rimborso.
Seconda cessione del credito fiscale
L’installatore che acquista il beneficio fiscale può a sua volta cederlo ad un proprio fornitore di beni e servizi, sempre con il consenso di quest’ultimo, che però non potrà nuovamente ri-cederlo. Il beneficio fiscale non può essere ceduto a banche e intermediari finanziari.
Maggiori informazioni
Le informazioni riportate in questa news sono un estratto del documento “Breve memorandum sulla cessione del credito” elaborato dallo Studio legale Sani Zangrando qui allegato.
Lo Studio Sani Zangrando curerà un intervento sulla Cessione del Credito e sul Decreto FER nei 2 corsi per le aziende del settore fotovoltaico organizzati da VP Solar con SMA a Treviso il 15 ottobre e il 17 Ottobre.
Servizio informativo per gli installatori
VP Solar ha attivato un servizio informativo per gli installatori del fotovoltaico che possono scrivere a [email protected] oppure telefonare a 0423.632710
Riferimenti utili per l’approfondimento della disciplina sono:
- Agenzia delle Entrate: Provvedimento 31 Luglio 2019, prot: 660057;
- Agenzia delle Entrate: Provvedimento 18 aprile 2019, prot. 100372.
- Risposta a interpello n. 309/2019 dell’Agenzia delle Entrate