L’articolo 10 del decreto legge n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha introdotto i temi dello sconto in fattura e della cessione del credito corrispondenti alla detrazione fiscale spettante per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un Provvedimento, il n. 660057/2019 del 31 luglio 2019, riportante le modalità applicative del Decreto.
Richiami alla normativa
Ricordiamo che, per effetto dei commi 1 e 2 dell’art. 10 del D.L. 34/2019, i soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, possono optare, in alternativa alle detrazioni stesse, ad uno sconto immediato di pari importo, operato dal fornitore degli interventi.
Inoltre, il comma 3-ter prevede che, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1-h, del DPR) n. 917/86 (ad esempio l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili), i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito al fornitore dell’intervento.
In entrambi i casi sopra esposti è il fornitore dell’intervento che dovrà farsi carico di anticipare il valore della detrazione fiscale; comunque chiariamo che l’esercizio dell’opzione è facoltativa per il cliente finale e va concordata con il fornitore.
Modalità della cessione del credito
I clienti che optano per lo sconto immediato o per la cessione del credito devono comunicare tale opzione all’Agenzia delle Entrate entro il termine massimo del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
Il fornitore dell’intervento può recuperare il mancato introito in 5 o 10 anni, seconda del tipo di intervento, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
In alternativa alla compensazione, anche il fornitore dell’intervento può cedere il credito d’imposta, solo a partire dal 20 marzo dell’anno successivo all’intervento, con le funzionalità dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
È ammessa la cessione da parte del fornitore dell’intervento ad esempio ai seguenti soggetti:
- ai propri fornitori (si interpreta come quelli “collegati” nella filiera di fornitura di beni e servizi per l’esecuzione degli interventi);
- a società appartenenti a Consorzi o Reti di imprese a cui partecipa il fornitore dell’intervento (Circ. AdE n. 17E-2018);
- a sub-appaltatori (che abbiano effettuato l’intervento)
Rimane esclusa la possibilità di cessione del credito fiscale agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.
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