Nelle FAQ sul Piano Transizione 5.0 pubblicate dal Mimit sul proprio sito in data 2 novembre, sono stati forniti chiarimenti sui moduli fotovoltaici accedenti all’agevolazione.
Al fine di sopperire alla mancanza attuale del Registro dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) sui requisiti di carattere territoriale e qualitativo dei moduli fotovoltaici di cui alle lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, il Mimit ha disposto nella circolare operativa sul Piano Transizione 5.0, pubblicata il 16 agosto, che le imprese richiedenti l’incentivo debbano ottenere apposita attestazione rilasciata dal produttore, ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, e volta a certificare la presenza dei summenzionati requisiti.
Transizione 5.0: requisiti dei moduli fotovoltaici
Tale dichiarazione deve attestare che i moduli abbiano ottenuto le certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale.
Il GSE potrà condurre accertamenti di merito sulla conformità dell’attestazione ai requisiti indicati dal legislatore.
Nelle more dell’adozione del Registro ENEA, la rispondenza ai criteri ISO potrà essere altresì dimostrata dai soggetti richiedenti l’incentivo attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.
Norme tecniche e Factory Inspection Attestation
Le specifiche norme tecniche, a cui i moduli fotovoltaici ammessi all’incentivo devono essere conformi, vengono previste nella stessa circolare operativa, di cui al seguente link: Circolare_Operativa_Transizione_5.0_mimit.AOO_PI.REGISTRO_UFFICIALEI.0025877.16-08-2024.pdf
Inoltre, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo di cui alle lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, i moduli devono essere dotati di un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE le lavorazioni.
FAQ Piano Transizione 5.0 dal Mimit
Per un quadro globale sulle FAQ del Mimit si rinvia al precedente articolo di cui al seguente link: FAQ Piano Transizione 5.0: pubblicata dal Mimit la versione aggiornata.