Credito d’imposta unica ZES: pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio il Decreto 17 maggio del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, recante le “modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES (Zona economica speciale per il Mezzogiorno) unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli”.

Soggetti beneficiari ZES – Zona economica speciale per il Mezzogiorno

Il credito d’imposta è fruibile da tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative, anche attraverso un’unità locale, o che si insediano nella ZES unica (ovvero “Zona economica speciale per il Mezzogiorno” istituita con il Decreto-legge Sud n. 124 del 19/09/2023, convertito in Legge n. 162 del 13/11/2023), che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

L’agevolazione non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento, alle imprese in difficoltà e a quelle operanti nei settori di cui all’articolo 2.2 del decreto 17 Maggio (ivi il testo: decreto-17maggio-2024.pdf (fiscoetasse.com).

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili gli investimenti, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15  novembre  2024,  relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella  ZES  unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di € 100 milioni. La soglia minima del costo complessivo per l’accesso al beneficio è pari a € 200.000.

La percentuale dell’agevolazione varia in relazione alle dimensioni dell’azienda e alla regione ove l’impresa è ubicata. Per le Grandi Imprese, differisce dal 30% al 50% a seconda della Regione; per investimenti < 50 milioni € i massimali sono aumentati del 10% per le PMI e del 20% per le Piccole Imprese.

Modalità di accesso al beneficio

Ai fini della fruizione del credito ZES mezzogiorno è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2024.

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Si attende sul punto il provvedimento ADE con il modello di comunicazione e le relative istruzioni per l’accesso al beneficio.

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis che abbiamo ad oggetto i medesimi costi ammessi.