Il decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, in vigore dal 30 marzo, ha introdotto importanti misure urgenti in materia di Superbonus e agevolazioni fiscali al fine di tutelare la finanza pubblica nell’ambito edilizio e in quello dell’efficienza energetica.
Blocco alle cessioni del credito e allo sconto in fattura
È disposta la soppressione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e dagli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina.
Regioni e Comuni con eccezioni al blocco
La soppressione non opera per gli interventi realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di aprile 2009 e di agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’agevolazione viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
L’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito permane anche qualora siano state sostenute spese documentate da fattura in relazione a interventi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, per i quali, in data antecedente all’entrata in vigore del decreto:
- sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), o risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, antecedentemente alla Cila, rispettivamente in caso di lavori effettuati non da condomini e da condomini;
- risulti avanzata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici.
Se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, le agevolazioni permangono solo ove sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, o in assenza di quest’ultimo, se siano già iniziati i lavori, oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Stop alla remissione in bonis
Si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che estendeva, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024, al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate.