Bando Agrivoltaico: prossimi steps

In data 13/02/2024 è stato pubblicato sul sito del MASE il Decreto di incentivo all’agrivoltaico innovativo, il decreto disciplina criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR, per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

Decreto di incentivo all’agrivoltaico innovativo è in vigore dal 14/02/2024, come dichiarato nel precedente articolo di cui al seguente link (Bando Agrivoltaico: in vigore il decreto con gli incentivi (vpsolar.com).

I prossimi steps

Si attendono con decreto del MASE, previa proposta del GSE, le regole operative per l’accesso agli incentivi. Nel testo del decreto, esse sono volte a disciplinare:

  • gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste in conformità alle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” trasmesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
  • i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi;
  • il calendario di dettaglio delle procedure competitive da svolgere;
  • le modalità operative con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
  • i contratti tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti istanti ai fini della concessione del contributo in conto capitale e della tariffa incentivante;
  • gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
  • i requisiti dimensionali e costruttivi degli impianti;
  • le caratteristiche e le modalità di monitoraggio inerenti alla continuazione dell’attività agricola, nonché inerenti al recupero della fertilità del suolo, al microclima, alla resilienza ai cambiamenti climatici;
  • le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all’acquisizione delle misure elettriche, nonché le modalità con le quali provvede all’erogazione degli incentivi spettanti;
  • le modalità con le quali si provvede alle verifiche e ai controlli;
  • gli oneri istruttori e gestionali a carico dei soggetti che richiedono l’accesso agli incentivi;
  • le modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale;
  • le modalità di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’attuazione degli interventi finanziati.
  • le fattispecie di revoca totale e parziale dei benefici.

L’accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche di natura telematica, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del 2024.

300 MW sono riservati al solo comparto agricolo per impianti <1 MW (accesso tramite registri), 740 MW sono riservati sia al comparto agricolo che alle associazioni temporanee di imprese (accesso tramite aste).

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie devono entrare in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto recante le regole operative, il GSE emana il primo avviso pubblico sulla base del calendario delle procedure competitive intraprese.

Consistenza dell’incentivo

Ai sistemi agrivoltaici che presentano i requisiti di cui al decreto in esame è riconosciuto un incentivo composto da:

  • un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
  • una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Modalità per la tariffa incentivante

I benefici verranno erogati nelle seguenti modalità:

a) per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, attraverso il ritiro e la vendita dell’energia elettrica, con erogazione, sulla produzione netta immessa in rete, della tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);

b) per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.
Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario e:

  1. ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
  2. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.