Il DL Energia, detto anche DL Bollette (n. 17 del marzo 2022), nella prima fase della conversione in legge con il passaggio parlamentare, ha visto l’introduzione di parecchie novità per il settore del fotovoltaico; il testo dopo la fiducia del Senato è all’esame della Camera dei deputati che procederà con una nuova fiducia al Governo vista la scadenza del 2o maggio.
Il testo approvato, nella sezione “Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica”, contiene:
1] Semplificazione procedure realizzative per gli impianti
Vengono integrate le Aree idonee per la realizzazione degli impianti, comprendendo i siti a destinazione d’uso industriale, artigianale e per i servizi di logistica; nelle aree a destinazione industriale (in deroga agli strumenti urbanistici comunali) è consentita l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza
Sono definite anche aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le aree classificate agricole che distano non più di 300 metri (detta anche “solar belt”) da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; la fascia autostradale entro 150 metri e i siti in gestione dalle ferrovie diventano pure aree idonee.
Gli impianti aree idonee fino ad 1 MW possono essere autorizzati con la semplice DIA (dichiarazione di inizio lavori asseverata), fino a 10 MW (o 20 MW in terreni industriali, cave e discariche recuperate) sarà sufficiente la PAS (procedura semplificata); sopra i 10 MW rimane necessaria l’AU (autorizzazione unica).
Impianti solari sui terreni agricoli – Agrivoltaico
Per quanto riguarda gli impianti solari sui terreni agricoli, nella configurazione agrivoltaico, viene rimosso il limite del 10% della superficie occupata dagli impianti; vengono inoltre definite una serie di misure apposite per le serre fotovoltaiche.
Impianti solari fotovoltaici “flottanti”
Anche per gli impianti solari fotovoltaici “flottanti” di potenza fino a 10 MW, sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS).
2] Autoconsumo diretto
Viene prevista la possibilità di autoconsumare a distanza l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico, sia con linea privata dedicata (fino a 10 km di distanza) che utilizzando la rete esistente.
L’unica condizione è che nel primo caso non vi siano altri utenti connessi e che l’impianto di produzione e l’utenza siano nella disponibilità del medesimo soggetto (non è necessaria la proprietà).
Nel caso dell’utilizzazione della rete esistente, l’autoconsumatore rientra nei casi di applicazione dell’incentivo previsto dal D.lgs. 199/2021 (Comunità energetiche).
3] Contratti ritiro con GSE pluriennali
Al GSE viene affidato il compito di organizzare, dopo che il Ministero della Transizione ecologica avrà emesso un provvedimento attuativo, un servizio di ritiro ed acquisto dell’energia elettrica da fonti rinnovabili stipulando contratti di lungo termine (almeno 3 anni), per poi destinare l’energia a prezzi agevolati ad utenti industriali energivori, piccole e medie imprese; questo sicuramente agevolerà gli investimenti negli impianti fotovoltaici con una certezza economica dell’investimento.
Il Decreto contiene molte novità in diversi campi che perseguono gli obbiettivi del contenimento dei costi dell’energia e dello sviluppo delle energie rinnovabili.
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