Negli ultimi anni la forte crescita dell’e-mobility sta interessando anche il settore dell’edilizia; a seguito delle direttive Europee sul miglioramento dei livelli di efficienza energetica degli edifici, in Italia sono stati redatti due decreti legislativi per la regolamentazione dell’installazione di dispositivi di ricarica su edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante.
Primo decreto
I primi passi verso la regolamentazione dell’installazione delle infrastrutture di ricarica nel settore edilizio sono stati fatti con il D.lgs. 257/2016 che prevedeva l’obbligo, per tutti i Comuni, di adeguare il regolamento edilizio entro il 31 dicembre 2017, prevedendo l’obbligo di predisposizione per l’installazione di dispositivi di ricarica al fine dell’ottenimento del titolo abitativo nei seguenti casi:
- edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio non inferiore al 20% di quelli totali;
- edifici non residenziali di nuova costruzione con una superficie utile superiore a 500m2.
La norma si applicava anche nel caso di ristrutturazione con coinvolta almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto elettrico.
Secondo decreto
Il D.lgs n.48 del 2020, in vigore dall’11 giugno 2020, con obbligo di recepimento da parte dei Comuni entro il 9 dicembre dello stesso anno, prevede ulteriori prescrizioni relativamente al miglioramento energetico degli edifici e all’installazione di sistemi di ricarica per auto elettriche: rispetto al D.lgs. 257/2016, tutti gli edifici di nuova costruzione con almeno 10 posti auto devono predisporre le infrastrutture di canalizzazione per consentire l’installazione di uno o più dispositivi per la ricarica dei veicoli elettrici.
L’obbligo riguarda:
- tutti i parcheggi per gli edifici residenziali;
- almeno il 20% dei parcheggi per gli edifici non residenziali;
- tutti gli edifici non residenziali, con più di 20 posti auto, dovranno inoltre installare almeno un punto di ricarica entro il 1° gennaio 2025.
Obblighi anche per le ristrutturazioni
Anche tutti gli edifici interessati da una ristrutturazione importante che coinvolgano il parcheggio (o il garage esterno) e le sue infrastrutture elettriche sono tenuti all’obbligo di cui sopra.
Sono esclusi dagli obblighi del D.lgs. 48/2020 tutti gli edifici che prevedono un costo delle installazioni/canalizzazioni superiore al 7% del costo totale della ristrutturazione.
Sono esonerati anche tutti gli edifici pubblici già conformi alle disposizioni previste dal D.lgs 257/2016.
Per ristrutturazione importante si intende su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio.