L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 1 del 7 gennaio 2020 ad un’istanza di Interpello, ha fornito precisazioni sull’utilizzo dei crediti d’imposta corrispondenti alla detrazione fiscale spettante per gli interventi di efficienza energetica.
Compensazione con le accise
All’istanza presentata da un contribuente se i crediti d’imposta, acquisiti dal fornitore per interventi su cui, ai sensi dell’art. 14 comma 3.1 del DL n. 63/2013, è stato applicato lo sconto in fattura, possono essere compensati con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale, l’Amministrazione finanziaria, in virtù del richiamo, contenuto nell’art. 14 DL 63/2013, dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 (versamento unitario e compensazione), ha affermato che è consentito utilizzare i crediti d’imposta in questione per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.
Le accise possono essere pagate mediante modello “F24 ACCISE”
Le accise possono quindi essere pagate, mediante modello “F24 ACCISE”, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte (art. 28 comma 7 della L. 388/2000); è stato altresì specificato che non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e tributi.
Con la prima risposta del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, è stato ulteriormente approfondito lo sconto in fattura previsto dall’Ecobonus e rivisto dalla Legge di Bilancio 2020.